1. Al fine del corretto coordinamento delle politiche nazionali dell'editoria libraria e multimediale è istituito il Comitato nazionale per il libro e per la diffusione della lingua e della cultura italiane, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali.
2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un Sottosegretario di Stato da esso delegato, ed è costituito con decreto dello stesso Ministro prevedendo la presenza dei seguenti membri:
a) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
f) un rappresentante dell'associazione di categoria degli editori librari più rappresentativa a livello nazionale;
g) un rappresentante dell'associazione professionale dei bibliotecari più rappresentativa a livello nazionale;
h) tre rappresentanti del mondo della produzione, della distribuzione e della promozione editoriali;
i) un rappresentante del sindacato degli autori più rappresentativo a livello nazionale;
l) un rappresentante del sindacato dei traduttori più rappresentativo a livello nazionale.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 3.