Art. 2.
(Istituzione del Comitato nazionale per il libro e per la diffusione della lingua e della cultura italiane).

      1. Al fine del corretto coordinamento delle politiche nazionali dell'editoria libraria e multimediale è istituito il Comitato nazionale per il libro e per la diffusione della lingua e della cultura italiane, di seguito denominato «Comitato», quale organo consultivo del Ministro per i beni e le attività culturali.
      2. Il Comitato è presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un Sottosegretario di Stato da esso delegato, ed è costituito con decreto dello stesso Ministro prevedendo la presenza dei seguenti membri:

          a) un rappresentante del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

          b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          c) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          d) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

 

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del Ministero per i beni e le attività culturali;

          e) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

          f) un rappresentante dell'associazione di categoria degli editori librari più rappresentativa a livello nazionale;

          g) un rappresentante dell'associazione professionale dei bibliotecari più rappresentativa a livello nazionale;

          h) tre rappresentanti del mondo della produzione, della distribuzione e della promozione editoriali;

          i) un rappresentante del sindacato degli autori più rappresentativo a livello nazionale;

          l) un rappresentante del sindacato dei traduttori più rappresentativo a livello nazionale.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di cui all'articolo 6, comma 3.